Accesso agli atti

Servizio attivo

L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

Per l’accesso documentale l’istanza deve essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

 

Descrizione

Elemento cardine della trasparenza della PA è l’esercizio dei diritti di accesso agli atti. Ovvero il potere del singolo richiedente di ottenere l’ostensione di documenti della pubblica amministrazione.

Il nostro ordinamento prevede ben tre possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione con i quali è necessario confrontarsi in ossequio del principio summenzionato:

  1. L’accesso “documentale” (ex L. 241/90) collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo;
  2. L’accesso civico c.d. “semplice” (d.lgs 33/2013) imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento;
  3. L’accesso civico “generalizzato” (introdotto dal d.lgs . n. 97 del 2016 nel d.lgs 33/2013) avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. E’ riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

 

Come fare

ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”). L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

Diversamente, se l’obiettivo dell’accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013, art. 5 , comma 2).

Compilare e inviare il Modulo istanza accesso agli atti

ACCESSO CIVICO

Per l’accesso civico semplice o generalizzato, la richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata a mezzo mail o PEC all’indirizzo di posta elettronica semplice o certificata dell’ufficio dell’Amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti o, qualora non si conosca quale sia l’Ufficio competente, all’URP. La richiesta può anche essere consegnata a mano o trasmessa a mezzo raccomandata A.R.

Ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può anche essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Compilare e inviare il Modulo istanza accesso agli atti

Cosa serve

Inviare email a: protocollo@pec.comune.trapani.it

Cosa si ottiene

Accesso civico semplice: la pubblicazione di un documento nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, nonchè comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, sarà indicato al richiedente solo il collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato: il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato e con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, dai quali deve essere preventivamente acquisito il consenso.
Laddove vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

L’ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tempi e scadenze

Accesso civico semplice: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
Accesso civico generalizzato: il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
I termini per la conclusione possono essere più lunghi:

Se la richiesta è irregolare o incompleta: in questo caso entro 10 giorni l’ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti e quindi il termine del procedimento ricomincia dalla presentazione della richiesta corretta.
Se l’ufficio individua soggetti controinteressati: in questo caso l’ufficio deve inviare loro una copia della richiesta di accesso e i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.

Quanto costa

L’esame dei documenti nonché l’invio telematico sono gratuiti.

Per il rilascio di copia cartacea si fa riferimento al ALLEGATO B TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO PER IL RILASCIO DI COPIE del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (delibera di CC n. 106/2008 il cui Allegato b è stato parzialmente modificato con delibera di GM n. 14 del 27 gennaio 2011 ed in ultimo dalla delibera di GM n. 26 del 16 febbraio 2011)

Vincoli servizio

Gratuito

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