ACCESSO DOCUMENTALE
L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”). L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
Diversamente, se l’obiettivo dell’accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013, art. 5 , comma 2).
Compilare e inviare il Modulo istanza accesso agli atti
ACCESSO CIVICO
Per l’accesso civico semplice o generalizzato, la richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata a mezzo mail o PEC all’indirizzo di posta elettronica semplice o certificata dell’ufficio dell’Amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti o, qualora non si conosca quale sia l’Ufficio competente, all’URP. La richiesta può anche essere consegnata a mano o trasmessa a mezzo raccomandata A.R.
Ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può anche essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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