Provvedimento: operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione

Dettagli della notizia

Provvedimento contingibile e urgente per ragioni di igiene e sanità pubblica: autorizzazione in deroga all'esecuzione di operazioni cimiteriali

Data:

17 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Proposta n. SERVCIMI 2109/2026

Ordinanza. n. 28 del 13/04/2026

Oggetto: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER RAGIONI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA NEL PERIODO 1° MAGGIO – 30 SETTEMBRE 2026

Premesso che:
· L’art. 84 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 statuisce che non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, a
meno che non si tratti di cimitero di Comune montano;
· Il predetto divieto si applica anche alle estumulazioni straordinarie in ottemperanza a
quanto sancito dall’art. 84 del medesimo D.P.R. n. 285/1990;
· Il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Trapani (approvato con
D.C.C. n. 42/2022 e s.m.i.) stabilisce:
· all’art. 41 comma 2: “Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi
stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 285/90”;
·all’art. 43 comma 3: “Le estumulazioni straordinarie dal 1° Maggio al 30 Settembre […]
sono consentite decorsi almeno 20 anni su richiesta dei familiari e sempre con
l’autorizzazione del Sindaco […]”.
Considerato che:
·Presso i depositi del Cimitero Comunale di Trapani risultano in custodia feretri in attesa
di tumulazione definitiva in cappelle, sarcofagi, edicole e propaggini;
·Tale situazione è conseguente a richieste dei familiari volte all’estumulazione
straordinaria di congiunti per la raccolta dei resti ossei in cassettine di zinco e la
successiva ritumulazione nello stesso loculo, al fine di liberare spazi per le salme di
recente o imminente decesso;
·La cronica carenza di ricettività cimiteriale impone di proseguire le predette operazioni
per garantire il regolare turnover dei posti salma, come già avvenuto in circostanze
analoghe negli anni pregressi.
Dato atto che:
· È necessario emettere specifica ordinanza sindacale, in qualità di Autorità Sanitaria
Locale, per giustificare e autorizzare la deroga ai divieti stagionali imposti dal D.P.R. n.
285/1990;
· Le suddette operazioni saranno preventivamente e dettagliatamente concordate con
l’Unità Operativa Distrettuale d’Igiene e Sanità Pubblica di Trapani (ASP);

· La deroga è limitata alle sole operazioni finalizzate alla raccolta dei resti in cassettine di
zinco e alla sistemazione delle stesse nello stesso loculo per consentire la tumulazione di
un nuovo feretro;
· Le estumulazioni/esumazioni straordinarie finalizzate esclusivamente a traslazioni o
adiacenze (senza necessità di liberare posti per nuove tumulazioni) resteranno sospese fino
al 1° Ottobre 2026.
Ritenuto che il blocco di tali operazioni comporterebbe lo stazionamento prolungato di
numerose salme in camera mortuaria durante i mesi estivi, determinando un grave
nocumento igienico-sanitario e rischi concreti per la salute pubblica, rendendo la situazione
critica e non gestibile ordinariamente.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di competenze del Sindaco
quale Autorità Sanitaria;
Visto il D.P.R. n. 285/1990;
ORDINA
1. L’AUTORIZZAZIONE, in deroga al divieto di cui all’art. 84 del D.P.R. 285/1990, per il
periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre 2026, delle operazioni di esumazione ed
estumulazione straordinaria presso il Cimitero Comunale di Trapani.
2. LA LIMITAZIONE di tale deroga esclusivamente alle operazioni volte alla raccolta dei
resti ossei in cassettine di zinco per liberare loculi destinati alla tumulazione di salme in
attesa o appena decedute.
3. L’OBBLIGO di concordare preventivamente il cronoprogramma di tali interventi con
l’Unità Operativa Distrettuale d’Igiene e Sanità Pubblica di Trapani, garantendo il rispetto
di tutte le cautele igieniche necessarie.
4. LA SOSPENSIONE fino al 30 settembre 2026 di ogni altra operazione straordinaria
(traslazioni semplici e adiacenze) che non risponda alla necessità impellente di reperire
nuovi posti salma.
DISPONE
· La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito
internet istituzionale dell’Ente;
·La trasmissione della presente al Segretario Generale, al Comando di Polizia Locale e alla
locale ASP – U.O. Igiene Pubblica per quanto di competenza.
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente
entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che
regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale.

Il Direttore del Cimitero Comunale

Istr. Ammin. Palma Rita Laudicina

Il Funzionario E. Q.

Ing. Francesco ALA

 

Maggiori informazioni nei documenti allegati

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 17/04/2026, 14:24