Alcuni cittadini lamentano, ancor oggi, che taluni soggetti tra cui incaricati di pubblico servizio, operatori privati, eccetera non riconoscono la patente di guida quale documento di identità.
Nonostante siano ormai trascorsi parecchi anni dalla diffusione delle nuove patenti di guida automobilistica (quelle in plastica rigida introdotte con D.M. 7.10.1999, di formato simile a quello di una normale carta di credito), accade non infrequentemente che, nei casi in cui si debba produrre un proprio documento di riconoscimento o di identità (alternativo alla carta di identità nel suo tradizionale formato), venga sostenuto, sic et simpliciter, che la patente di guida automobilistica non sia valida come documento di riconoscimento, equipollente alla carta di identità.
Talvolta accade di ricevere, a giustificazione della mancata accettazione della stessa, la motivazione: “la nuova patente di guida non è valida come documento di identità perché non è rilasciata dalla Prefettura, né in generale da un’Amministrazione dello Stato, bensì è rilasciata semplicemente dalla Motorizzazione Civile”.
Di conseguenza, viene chiesto di esibire la carta d’identità o la “vecchia” tradizionale patente di guida (quella color rosa rilasciata un tempo dalla Prefettura), pena eventuali ostacoli nella immediata esigibilità della prestazione richiesta.
Niente di più errato ed illegittimo.
La disposizione normativa che disciplina attualmente l’uso dei documenti di identità e di riconoscimento è l’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in riferimento all’art. 1, lett d), (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa coordinato con le modifiche di cui al dl 16/7/2020 n. 76 convertito con legge 11/9/2020 n. 120). Detto articolo, rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento”, testualmente dispone che: “1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.”
“Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”
La predetta norma espressamente indica la patente di guida, avente le caratteristiche di cui al suindicato comma, come documento equipollente alla carta di identità, valevole dunque come documento di identità a tutti gli effetti di legge.
La patente di guida di cui al D.M. 7.10.1999 sotto il profilo sostanziale è equipollente alla carta di identità. Taluni soggetti obiettano che la patente di guida non sia un valido documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000, poiché non sarebbe rilasciato “dallo Stato”, in quanto viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
La Motorizzazione Civile altro non è che il termine con il quale si indica una delle Direzioni Generali nelle quali si articola il Dipartimento per i trasporti terrestri istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; con lo stesso termine, inoltre, sogliono variamente e genericamente indicarsi anche gli Uffici Provinciali della predetta Direzione Generale, quali amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pari delle Prefetture quali amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno.
Quanto esposto non riveste elemento di novità rispetto all’autorità pubblica emittente la patente di guida, che è – e continua ad essere – il Ministero dei Trasporti.
Ciò che cambia è invece l’autorità preposta al rilascio di tale documento che adesso è il Ministero II.TT. attraverso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile: entrambe, quindi, Amministrazioni dello Stato (la sigla MCTC indica l’Ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili competente per il rilascio delle patenti di guida, mentre l’acronimo U.C.O. indica l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti che invia le patenti e i libretti duplicabili in caso di furto o smarrimento).
Sin dal 2000 il Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi con circolare del 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 stabiliva la validità della patente di guida ai fini della identificazione personale. Questione richiamata sempre dal Ministero dell’Interno il 13 dicembre 2004 (circolare n. 300/A/1/35762/109/16) sulla equipollenza della patente di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento.
Lo stesso Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, riporta, nella sua parte finale, un’apposita Tavola di corrispondenza dei riferimenti (normativi) previgenti al medesimo, laddove al summenzionato art. 35, comma II, viene ricollegato l’art. 292 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, Leggi di Pubblica Sicurezza”, il quale dispone che “nei casi in cui la Legge consente che l’identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d’armi e i passaporti per l’estero”.
A tale proposito, appare utile evidenziare che l’art. 292 u.c. non è stato oggetto di abrogazione da parte della legislazione successiva alla sua emanazione, men che meno dallo stesso D.P.R. 445/2000, il quale non lo ricomprende tra le norme abrogate ed espressamente indicate dall’art. 77 T.U. 445/2000.
Lo stesso D.P.R. 445/2000 non ha fatto venir meno neanche il precedente D.P.R. 575/1994 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli”, il cui art. 2 stabilisce che “Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
E’ appena il caso di rilevare che il rilascio della patente di guida automobilistica è di per sé subordinato all’accertamento dell’identità personale del richiedente, mediante la produzione dei documenti richiesti dalla legge a tal fine.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme giuridiche summenzionate, nonché alla luce delle circolari e dei pareri ministeriali, si ricava che “le attuali patenti di guida automobilistica di cui al D.M. 7.10.1999, emesse e rilasciate dai competenti Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ossia da un’Amministrazione dello Stato), ed in quanto aventi tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, devono essere fatte valere come valido documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità”.Il loro utilizzo dovrà, pertanto, ammettersi ai fini dell’identificazione personale.
Il Funzionario Responsabile Servizi Demografici
Avv. Franco Noto
"Portale finanziato dall'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI D'INVESTIMENTO EUROPEI - Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020 Agenda Urbana ITI "TRAPANI"