Descrizione
Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale:
Con l’Ordinanza n.1527 del 23 Gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’Imposta di Soggiorno.
La Suprema Corte ha chiarito che i gestori rivestono la qualifica di responsabili d’imposta e non anche quella di agenti contabili.
L’obbligazione è di natura tributaria e non implica maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile.
Per quanto sopra esposto, si ritiene non più obbligatoria, con effetto immediato, la presentazione del conto di gestione (Mod.21) da parte dei gestori delle strutture ricettive.
Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta e le connesse dichiarazioni, come disciplinati dal vigente Regolamento Comunale.
Per maggiori informazioni consultare la pagina del relativo servizio ” Pagare Imposta di Soggiorno “.