Descrizione
Il Sindaco con propria ordinanza ha stabilito che dal 22 dicembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026 compreso, è fatto:
– divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F3 e F4, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015, e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 1 50, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria FI di cui all’allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a), punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
– divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
– divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.
La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall’art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00.
Il superiore divieto non trova applicazione in occasione di spettacoli pirotecnici, eseguiti a cura di professionisti autorizzati di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
