IL COMUNE DI TRAPANI NON APPLICA LO “STRALCIO”

30 Gennaio 2023
 
Si informa la cittadinanza che nella seduta del giorno 24/01/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato (delibera n.10/2023) di non applicare ai carichi affidati all’Agente di Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 le disposizioni dell’art. 1, comma 227 e 228, legge  29 dicembre 2022 n.197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.

Si precisa che in base alla normativa statale resta ferma la possibilità di concedere, come previsto nel successivo comma 231, gli stessi benefici di cui ai commi 227 e 228, esclusivamente a coloro che verseranno le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni e di interessi di mora, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

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