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T.O.S.A.P. – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
La T.O.S.A.P. è la tassa comunale per l’occupazione del suolo pubblico, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
Sono soggetti alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le occupazioni effettuate su aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, come strade, corsi, portici, parchi e giardini.
La tassa è commisurata alla superficie occupata o al numero delle utenze, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Comunale.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore ad un anno.
temporanee: quelle di durata inferiore ad un anno precedute da un atto di autorizzazione.
La richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere presentata agli uffici competenti.
Soggetto passivo: chi è tenuto a pagare la tassa
E’ il soggetto titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione (ad es. nel caso di occupazione abusiva) , non dovesse essere possibile rintracciare il provvedimento amministrativo e il relativo titolare, il soggetto passivo va individuato nella persona dell’occupante di fatto.
Tariffe TOSAP
La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale scopo il territorio del Comune di Trapani è suddiviso in 4 categorie.
Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.
Se sommando le superfici occupate site nella medesima area di riferimento si ottiene una superficie inferiore a mezzo metro quadrato, il contribuente non deve versare alcunchè a titolo di Tosap (le frazioni decimali si arrotondano sempre all’unità superiore, pertanto una superficie di mq 2,10 si conteggia come 3 mq).
Ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis del Dlgs 507/93, la tassa se d’importo superiore ad € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza 31 gennaio 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Se l’occupazione è realizzata nel corso dell’anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all’occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre, ovvero qualora l’occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione.