Imposta di soggiorno

Responsabile: Massimiliano Ferreri
tel: 0923.590217
email: massimiliano.ferreri@comune.trapani.it
email: servizio.tributi@comune.trapani.it

Referenti

Salvatore Amaro
tel: 0923 590302
email: salvatore.amaro@comune.trapani.it

Annalisa Manzo
tel: 0923 590357
email: annalisa.manzo@comune.trapani.it

 

Dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) il Comune di Trapani ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 25/11/2013

Aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 28/03/2019

CHI DEVE PAGARE (SOGGETTO PASSIVO)

Chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo

esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, motels, villaggi albergo,residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Trapani.

CHI NON DEVE PAGARE

  • i minori di anni 10;
  • coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale di Trapani;
  • coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
  • i disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92;
  • coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli con termini in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
  • i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;
  • gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  • volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
  • partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Trapani;
  • componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale di Trapani;
  • coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20 dicembre.

L’esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L’esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

RIDUZIONI

L’imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

  • Partecipanti a gite scolastiche;
  • Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
  • Componenti di gruppi sportivi

di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche

TARIFFE IN VIGORE

Dal 1° giugno 2019, (con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/03/2019) l’imposta è applicata, per persona e per notte,  in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:

  • alberghi, residence turistico-alberghiere a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi; Euro 1,50
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2; Euro 2,00
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7; Euro 2,50
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.”; Euro 3,00

Dal 1° gennaio 2024 (con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 15/09/2023) l’imposta è applicata, per persona e per notte,  in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:

  • alberghi, residence turistico-alberghiere a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi; Euro 2,50
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2; Euro 3,00
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7; Euro 3,50
  • bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.”; Euro 4,50

L’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il momento della partenza.

Il gestore rilascerà una ricevuta nominativa recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.

In alternativa, l’indicazione della somma dovuta potrà essere riportata nella fattura fiscale rilasciata al cliente con la dicitura “operazione fuori campo IVA”.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta, come previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Si comunica ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale che dall’1 Gennaio 2023 i versamenti relativi all’imposta di soggiorno dovranno essere effettuati tramite PagoPa, ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D.Lgs. 217 del 13 Dicembre 2017.
E’ disponibile il relativo link sul portale Staytour alla fine di ogni dichiarazione.

TERMINI DI VERSAMENTO

I versamenti devono essere eseguiti:

GENNAIO – MAGGIO
entro il 16 GIUGNO

GIUGNO – AGOSTO
entro il 16 SETTEMBRE

SETTEMBRE – DICEMBRE
entro il  16 GENNAIO

MODELLO 21 riepilogativo dell’anno ENTRO IL 30 GENNAIO dell’anno successivo

COMUNICAZIONI AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Si comunica ai gestori delle strutture ricettive ubiicate nel territorio comunale che il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiono in via telematica all’Agenzia Entrate-Riscossione è fissato al 30 giugno dell’ anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce.

20-02-2024 AVVISO

In riferimento alla possibilità che l’imposta di soggiorno sia versata dai soggetti che gestiscono piattaforme on line (es. Airbnb), si comunica che il Comune di Trapani allo stato non ha aderito al programma che permette la riscossione automatica dell’imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui sopra. Pertanto, alla data odierna il versamento dell’imposta di soggiorno va assolto esclusivamente dal gestore della struttura ricettiva.


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