Responsabile: Massimiliano Ferreri
tel: 0923.590217
email: massimiliano.ferreri@comune.trapani.it
email: servizio.tributi@comune.trapani.it
Referenti
Salvatore Amaro
tel: 0923 590302
email: salvatore.amaro@comune.trapani.it
Annalisa Manzo
tel: 0923 590357
email: annalisa.manzo@comune.trapani.it
INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) il Comune di Trapani ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 25/11/2013
Aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 28/03/2019
CHI DEVE PAGARE (SOGGETTO PASSIVO)
Chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo
esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, motels, villaggi albergo,residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Trapani.
CHI NON DEVE PAGARE
L’esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L’esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.
Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.
RIDUZIONI
L’imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche
TARIFFE IN VIGORE
Dal 1° giugno 2019, (con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/03/2019) l’imposta è applicata, per persona e per notte, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:
Dal 1° gennaio 2024 (con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 15/09/2023) l’imposta è applicata, per persona e per notte, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:
L’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il momento della partenza.
Il gestore rilascerà una ricevuta nominativa recante l’importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.
In alternativa, l’indicazione della somma dovuta potrà essere riportata nella fattura fiscale rilasciata al cliente con la dicitura “operazione fuori campo IVA”.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta, come previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si comunica ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale che dall’1 Gennaio 2023 i versamenti relativi all’imposta di soggiorno dovranno essere effettuati tramite PagoPa, ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D.Lgs. 217 del 13 Dicembre 2017.
E’ disponibile il relativo link sul portale Staytour alla fine di ogni dichiarazione.
TERMINI DI VERSAMENTO
I versamenti devono essere eseguiti:
GENNAIO – MAGGIO
entro il 16 GIUGNO
GIUGNO – AGOSTO
entro il 16 SETTEMBRE
SETTEMBRE – DICEMBRE
entro il 16 GENNAIO
MODELLO 21 riepilogativo dell’anno ENTRO IL 30 GENNAIO dell’anno successivo
Si comunica ai gestori delle strutture ricettive ubiicate nel territorio comunale che il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiono in via telematica all’Agenzia Entrate-Riscossione è fissato al 30 giugno dell’ anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce.
20-02-2024 AVVISO
In riferimento alla possibilità che l’imposta di soggiorno sia versata dai soggetti che gestiscono piattaforme on line (es. Airbnb), si comunica che il Comune di Trapani allo stato non ha aderito al programma che permette la riscossione automatica dell’imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui sopra. Pertanto, alla data odierna il versamento dell’imposta di soggiorno va assolto esclusivamente dal gestore della struttura ricettiva.
Allegati
"Portale finanziato dall'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI D'INVESTIMENTO EUROPEI - Programma Operativo FESR Sicilia 2014 - 2020 Agenda Urbana ITI "TRAPANI"