Descrizione
In occasione della Settimana Santa, sono stati definiti gli aspetti organizzativi atti a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, considerata l’elevata affluenza di pubblico nei siti attraversati dalle processioni.
Per elimiminare le condizioni di criticità che potrebbero crearsi lungo i percorsi, riducendo al minimo il rischio di problematiche connesse all’uso di sostanze alcoliche o superalcoliche, nonchè l’uso difforme dei contenitori delle stesse, il Sindaco con propria ordinanza ha ritenuto di non consentire la vendita e la somministrazione di bevande di ogni genere contenuta in bottiglie di vetro o lattine nelle seguenti giornate:
a) Nei giorni 31 Marzo 2026 e 01 Aprile 2026 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti nel Centro Storico e fino all’asse viario di via Francesco Crispi, via Antonio Scontrino, via Giuseppe Mazzini (comprese) fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo;
b) Nei giorni di Venerdì 03 Aprile 2026 dalle ore 14,00 e fino alle ore 06,00 di Sabato 04 Aprile 2026, è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti sull’intero territorio comunale fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo;
c) Nelle stesse giornate, orari e aree indicate ai superiori punti a) e b) è vietata, la vendita di qualsivoglia bevanda di ogni genere, contenuta in bottiglie o altri involucri di vetro, nonché in lattine, dovendosi pertanto necessariamente prevedere la somministrazione, anche delle bevande non vietate, unicamente in bicchieri di plastica o carta;
d) Negli stessi orari e percorsi interessati dalle Processioni di cui sopra è vietato il commercio su aree pubbliche, nonché la sosta degli operatori del commercio su aree pubbliche;
Inoltre è vietata per tutto il periodo della Settimana Santa qualsiasi emissione sonora durante il passaggio delle Processioni, bivaccare, usare luoghi pubblici come siti di deiezione, abbandonare rifiuti, collocare manifesti e/o altri mezzi di pubblicità, emettere grida e schiamazzi che possano determinare disturbo alla quiete pubblica.
L’inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l’applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti.
