Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

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in via dell’Olmo n.13 – Trapani

oppure chiamare al tel. 0923.185.5029

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Referente in loco: Sig. Marco Lentini

Ricezione pubblico: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 – lunedì e giovedì dalle 15.00 alle ore 17.00

L’effettuazione nel territorio del Comune di Trapani della pubblicità esterna (ICP) è disciplinato da apposito Regolamento emanato in conformità a quanto disposto dal capo I del Dlgs 507/93.
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano comunque percepibili è soggetta all’Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti:
– i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura
– i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
– i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
La pubblicità editoriale, radiofonica e televisiva è esclusa dal campo di applicazione dell’ICP in quanto non si realizza in un ambito comunale e in più il messaggio raggiunge solo coloro che fanno uso personale di quel mezzo che lo diffonde.

Mezzi Pubblicitari

Pubblicità Ordinaria (Art. 12 D.lgs 507/93)
È quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto negli altri articoli del citato decreto legislativo.
Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13 D.lgs 507/93)
Si tratta:
• della pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli, di vetture, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (c.d pubblicità ordinaria con veicoli)
• della pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli con rimorchio (c.d pubblicità con veicoli dell’impresa)
Pubblicità con pannelli luminosi e/o display
Si tratta della pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Può essere effettuata per conto altrui o per conto dell’impresa.
Pubblicità con proiezioni luminose e/o diapositive
Si tratta della pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti.
Pubblicità varia
Comprende:
-la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze (pubblicità con striscioni)la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, distribuzione do oggetti o manifestini (pubblicità da aeromobili)
-la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili
-la pubblicità effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (pubblicità in forma ambulante)
-la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (pubblicità fonica)
Soggetto passivo
E’ colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi della pubblicità.
Il Comune, infatti, si potrà rivalere su quest’ultimo, in caso di:
-mancato assolvimento degli obblighi da parte del titolare;
-pubblicità abusiva per cui è impossibile risalire al titolare.
Dichiarazione
L’installazione di un impianto pubblicitario deve essere innanzitutto autorizzata dal Comune (artt. 11 e 12 Regolamento).
Ottenuta l’autorizzazione il soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
Modalità di applicazione dell’Imposta
L’ICP si applica sulla superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.
In particolare se si verifica la presenza di più mezzi ripetuti più volte sulla facciata dello stesso esercizio, si delineano due ipotesi possibili:
-se il mezzo è applicato sul muro o su di un pannello quale supporto strumentale privo di effetto pubblicitario, si considera solo il mezzo che ha continuità logico-letterale (esempio marchio + denominazione)
-se si tratta di più insegne vanno considerate come più mezzi pubblicitari.
Modalità di calcolo della superficie
sulle superfici inferiori a 300 cmq non si applica l’imposta;
-le superfici inferiori a 1 mq si arrotondano ad 1 mq; le frazioni di mq oltre il 1° si arrotondano a ½ mq;
-per i mezzi volumetrici si calcola la superficie derivante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo;
-i festoni di bandierine e simili, di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto passivo, in connessione fra loro determinano un unico mezzo pubblicitario;
-quando vengono utilizzati oggetti o strutture aventi destinazione diversa di un mezzo pubblicitario (es. vetrine, pensilline ….) la funzione del mezzo è rappresentata solo dal messaggio pubblicitario. La superficie è data dalla minima figura geometrica che circoscrive il messaggio ( es. in presenza di una scritta sulla tenda parasole si calcola solo la scritta);
-quando la pubblicità è effettuata su di un impianto avente superficie piana e costituito da uno spazio destinato alla pubblicità e una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per i messaggi, l’imposta va calcolata solo per lo spazio destinato ai messaggi. Qualora, invece, la cornice è utilizzabile anche per i messaggi, l’imposta si calcola su tutta la superficie, compresa la cornice.
Maggiorazioni
Le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili. Si applicano le maggiorazioni per:
1. superficie  tra mq 5,50 ed 8,80 si applica la maggiorazione del 50%  oltre mq 8,50 si applica la maggiorazione del 100%
2 – pubblicità ordinaria o effettuata su veicolo in forma luminosa o illuminata maggiorazione del 100%
3 –  categoria speciale
    Il Comune di Trapani ha suddiviso il proprio territorio in due categorie, quella ordinaria e quella speciale, adottando, in relazione alla pubblicità effettuata su località rientranti in quest’ultima categoria la maggiorazione della tariffa base del 150%.
Inoltre per la pubblicità effettuata con veicoli dell’impresa di cui all’art. 13, c. 3, circolanti con rimorchio, si applica la maggiorazione del 100%.
Riduzioni
Le riduzioni non sono cumulabili. Beneficia della riduzione del 50% della tariffa base la pubblicità:
    effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
    realizzata da chiunque e relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio degli Enti pubblici territoriali;
    relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
Esenzioni
Sono esenti dall’imposta i seguenti mezzi di diffusione pubblicitaria:
a) La pubblicità all’interno dei locali adibiti alla vendita di benti od alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) Gli avvisi al pubblico:
    esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta;
    riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
c) La pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) La pubblicità – escluso le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) La pubblicità esposta all’interno di vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;
g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli enti pubblici territoriali;
h) Le insegne, le targhe e si simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensione non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono, a cura del Comune, l’affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede all’esecuzione.
La disciplina relativa alle pubbliche affissioni prevede solo due tariffe: la prima più elevata, riguarda i primi 10 giorni di affissione, la seconda, ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
Il diritto è dovuto per manifesti di dimensione da 70 cm x 100 cm.
La richiesta può essere fatta in carta semplice o su apposito modulo già predisposto, e deve contenere l’indicazione del quantitativo, le dimensioni, il contenuto di ogni manifesto. Per quanto riguarda il periodo di esposizione, l’interessato dovrà concordarlo con l’ufficio in base alla disponibilità degli spazi.
E’ facoltà dell’utente annullare la richiesta di affissione, con comunicazione scritta, prima che la stessa venga eseguita. In tal caso verrà trattenuto il 50% dei diritti già versati.
Qualora l’utente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto previsto.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, proponendo un periodo di esposizione successiva ed in tal caso il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico.
I manifesti devono pervenire all’ufficio, accompagnati da una distinta, almeno due giorni prima di quello nel quale l’affissione deve avvenire.ù
Maggiorazioni
Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.
Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano alla tariffa base.
Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
Per le affissioni richieste il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di natura commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

Riduzioni

Le riduzioni non sono cumulabili

La tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:
    – per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali;
    – per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    – per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la  partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
    – per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, beneficenza;
    – per gli annunci mortuari.
Esenzioni
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
I manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposte nell’ambito del proprio territorio;
-I manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
-I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
-I manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
-I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
-I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia obbligatoria.
Per l’affissione gratuita di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall’autorità competente.
PAGAMENTO DELL’ ICP E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’imposta relativa alla pubblicità con cartelli, insegne, locandine, targhe e stendardi e affissione dirette con durata superiore a 3 mesi, la pubblicità con veicolo e la pubblicità con pannelli e insegne luminose con durata superiore a 3 mesi, si considerata annuale.

Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Per le altre fattispecie il periodo d’imposta è quello specificato dalla relativa disposizione.
Il termine per il versamento dell’imposta a carattere annuale scade il 31 gennaio di ogni anno.
L’ICP relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in un’unica soluzione prima dell’effettuazione della pubblicità, al momento della dichiarazione.
Il pagamento dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. L’affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene l’attestazione dell’avvenuto versamento.
Il pagamento dell’ICP e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni deve essere effettuato apposito bollettino di C/C postale n.° 6638310 intestato a “Comune di Trapani — Imposta Pubblicità e diritti Affissioni”
Qualora l’importo da versare sia superiore a e 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.