Obbligo GREEN PASS per l’accesso ai luoghi di lavoro

Sono esclusi i cittadini utenti per i quali la normativa non prevede l'obbligo di verifica

Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 riguardante le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” sorge l’obbligo par i lavoratori di avere la certificazione verde, e l’obbligo per il datore di lavoro di verificarla; tali obblighi non sono derogabili per nessuna delle due parti.

A partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 è stato reso obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti nonché per visitatori, partecipanti a riunioni, congressi, conferenze stampa, eventi (comprese celebrazioni civili di matrimoni), Autorità politiche, componenti della Giunta e del Consiglio come pure qualsiasi lavoratore esterno che entri negli uffici comunali per svolgere una attività propria o per conto del suo datore di lavoro (es. addetti alle manutenzioni, alle pulizie, baristi, corrieri, frequentatori corsi di formazione, stage e similari).

SONO ESCLUSI GLI UTENTI

Il Green Pass o certificazione verde è la certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, ed attesta una delle seguenti condizioni:
·aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
·essere negativi al test antigenico rapido (48 ore di validità) o al test molecolare (72 ore di validità)
·essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

SI AVVISA PERTANTO CHE, PER ACCEDERE AI LOCALI COMUNALI SARA’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELL’APPOSITO GREEN PASS (CERTIFICATO VERDE) CHE DOVRA’ ESSERE ESIBITO AL MOMENTO DELL’ACCESSO IN MANCANZA NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AGLI UFFICI COMUNALI – FATTA ECCEZIONE PER GLI UTENTI PER I QUALI LA NORMATIVA NON PREVEDE L’OBBLIGO DI VERIFICA