Manifesto Leva classe 2006

3 Gennaio 2023

 

Visti: il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art.14 della legge 28 Novembre 2005, n. 246; il comma 1° dell’art. 1931 “Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva” del codice dell’arruolamento militare approvato con D.lgs 15 Marzo 2010, n. 66,

IL SINDACO

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.lgs 267/2000, con il presente manifesto,

RENDE NOTO

Per quanto stabilito alle lettere a) e b) del comma 1° dell’art. 1932 ”Iscrizione nelle liste di leva”, del Dlgs 66/2010, ai giovani che nell’anno 2023 compiranno il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
Ai genitori e tutori dei predetti giovani, l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista suddetta.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune (ex art. 1933,“Domicilio legale”,del D.lgs 66/2010):

  1. i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia il domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
  2. i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
  3. i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre abbia domicilio altrove;
  4. i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
  5. i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
  6. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione nelle liste di leva, come stabilito dal comma 2° dell’art. 1933 del citato Dlgs, è considerato domicilio legale del giovane, nato o dimorante all’estero, il Comune dove egli e la sua famiglia sono stati da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero quanto ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Entro il mese di Gennaio, verrà compilata, , la lista provvisoria di leva dei giovani che sono legalmente domiciliati nel Comune, il 1° Febbraio l’elenco degli iscritti verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line dell’Ente (art. 1935 del D.lgs. N. 66/2010); Nel corso dei mesi di Febbraio e Marzo la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni, cancellazioni e modificazioni derivanti da eventuali osservazioni, dichiarazioni o reclami (art. 1936,Dlgs 66/2010), per provvedere all’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 Aprile (art.1937, Dlgs 66/2010).

La pubblicazione del presente manifesto costituisce comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lgs n. 66/2010.

Allegati