31 luglio 2018 – Agevolazioni TARI. Le istanze per la riduzione o esenzione da presentare dall’ 1 al 10 ottobre 2018

31 Luglio 2018

Comunicazione a cura dei Servizi Sociali

AGEVOLAZIONI TARI

Si rende noto che, come previsto dall’ art. 22D, p.2, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 09/09/2014 (pubblicato sul sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it- voce Regolamenti), i cittadini contribuenti che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene, a qualunque titolo, altri immobili diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza potranno usufruire di una agevolazioni della TARI fino all’esenzione o riduzione dal pagamento.

La richiesta dovrà essere presentata dal 01/08/2018 al 10/10/2018, presentando istanza esclusivamente sul modello unico di autocertificazione che potrà ritirarsi presso l’ Ufficio Servizi Sociali sito nella via Fra Michele Burgio, ovvero presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede a Palazzo Cavarretta o ancora scaricarsi dal sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it- voce modulistica.

I REQUISITI PER POTER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI (ESENZIONE / RIDUZIONE) SONO QUELLI PREVISTI DAL CITATO REGOLAMENTO, ART.22/D CHE SI RIPORTA IN STRALCIO:

1) I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della TARI fino alla concorrenza dell’importo dovuto se:
– sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi:
– hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.600,0.
2) L’agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all’anno precedente, da far pervenire all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° agosto al 10 ottobre di ogni anno. L’agevolazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
3) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spese, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale e quindi da risorse diverse dai proventi del tributo. Nei limiti dello stanziamento, che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG, potranno essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) Esenzioni della Tari
I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale € 4.000,00 potranno beneficiare dell’esenzione dal tributo.
Qualora però l’ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l’esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto.

b) Riduzione della Tari
I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad €- 4.000,00 e fino ad € 6.600,00 potranno beneficiare della riduzione della Tari da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziate e non utilizzate per l’agevolazione di cui alla lettera a).

Il Responsabile P.O.
Dott. Francesco Paolo Gandolfo

Il Dirigente IV Settore
Dott. Francesco Guarano

Si allega avviso firmato

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