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	<title>Imposte &#8211; Comune di Trapani</title>
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	<title>Imposte &#8211; Comune di Trapani</title>
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	<item>
		<title>Rottamazione-quinquies: agevolazioni per i debiti dal 2000 al 2023</title>
		<link>https://comune.trapani.it/novita/rottamazione-quinquies-agevolazioni-per-i-debiti-dal-2000-al-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Ilari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:36:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Approvata l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies”: agevolazioni per i debiti dal 2000 al 2023 Si informa la cittadinanza che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 22 giugno 2026, questo Ente ha formalmente approvato l&#8217;adesione alla definizione agevolata (nota come &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221;), ai sensi dell’articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (introdotto dalla Legge di conversione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Approvata l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies”: agevolazioni per i debiti dal 2000 al 2023</p>
<p>Si informa la cittadinanza che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 22 giugno 2026, questo Ente ha formalmente approvato l&#8217;adesione alla definizione agevolata (nota come &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221;), ai sensi dell’articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026).</p>
<p>Grazie a questa misura, i contribuenti avranno la possibilità di estinguere i debiti – sia di natura tributaria (es. IMU, TARI) sia patrimoniale – beneficiando dell&#8217;abbattimento di sanzioni, interessi di mora e sanzioni per ritardata iscrizione a ruolo.</p>
<p><strong>Quali cartelle rientrano nell&#8217;agevolazione?</strong></p>
<p>La definizione agevolata si applica a tutti i carichi affidati da questo Comune all’Agente della Riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione &#8211; AdER) nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con la sola esclusione delle somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.</p>
<p><strong>Attenzione per le sanzioni stradali e amministrative:</strong></p>
<p>Per i verbali del Codice della Strada, l&#8217;agevolazione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. La sanzione (l&#8217;importo della multa) resta interamente dovuta.</p>
<p><strong>Le scadenze da ricordare</strong></p>
<p>Per consentire ai cittadini di pianificare l&#8217;adesione, si riporta di seguito il calendario ufficiale degli adempimenti previsti dalla legge:</p>
<p><strong>Verifica dei debiti</strong><br />
<strong>Dal 15 ottobre 2026</strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale, nell&#8217;area riservata, i dati per individuare i carichi che possono essere definiti in modo agevolato.</p>
<p><strong>Presentazione della domanda</strong><br />
<strong>Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026</strong></p>
<p>Il contribuente deve presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente per via telematica, tramite il sito internet di AdER. La domanda può essere integrata o modificata entro la stessa data limite del 15 dicembre 2026.</p>
<p><strong>Comunicazione degli importi dovuti</strong></p>
<p>AdER invia al contribuente la comunicazione di accoglimento della domanda, contenente l&#8217;ammontare complessivo delle somme dovute e i bollettini di pagamento con le relative scadenze (o l&#8217;eventuale diniego).</p>
<p><strong>Primo pagamento ed effetti</strong><br />
<strong>Entro il 31 marzo 2027</strong></p>
<p>Scade il termine per il pagamento in un&#8217;unica soluzione o della prima rata. In pari data si determinano gli effetti di protezione del debito (sospensione delle procedure esecutive).</p>
<p><strong>Modalità di pagamento: unica soluzione o rateizzazione</strong></p>
<p>I cittadini che scelgono di aderire alla definizione agevolata possono optare per due diverse modalità di pagamento:</p>
<ul>
<li>In un&#8217;unica soluzione: da corrispondere entro il 31 marzo 2027.</li>
<li>In forma rateale: fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Calendario del pagamento rateale</strong></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>Anno di riferimento: 2027 (Prime 5 rate)</strong></p>
<p><strong>Scadenza delle rate</strong>: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre</p>
<p><strong>Dettagli sugli interessi:</strong> Tasso di interesse al 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027 applicato alle rate successive alla prima.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>Anni di riferimento: Dal 2028 in poi (Dalla 6ª alla 54ª rata)</strong></p>
<p><strong>Scadenza delle rate: </strong>31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno</p>
<p><strong>Dettagli sugli interessi:</strong> Tasso di interesse al 3% annuo costante sulle rate residue.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento informativo. Tutte le istruzioni operative e i link per l&#8217;accesso ai servizi telematici saranno pubblicati sul sito web istituzionale di AdER in prossimità dell&#8217;avvio delle procedure.</p>
<p>L&#8217;Assessorato alle Finanze e ai Tributi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamento imposta di soggiorno: avviso per gestori strutture ricettive</title>
		<link>https://comune.trapani.it/novita/pagamento-imposta-di-soggiorno-avviso-per-gestori-strutture-ricettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Fidilio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:56:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=notizia&#038;p=26292</guid>

					<description><![CDATA[Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale &#8211; Ordinanza n. 1527 del 23 Gennaio 2026 Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale: Con l’Ordinanza n.1527 del 23 Gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’Imposta di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale &#8211; Ordinanza n. 1527 del 23 Gennaio 2026</p>
<p><strong>Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale:</strong></p>
<p>Con l’Ordinanza n.1527 del 23 Gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’Imposta di Soggiorno.</p>
<p>La Suprema Corte ha chiarito che i gestori rivestono la qualifica di responsabili d’imposta e non anche quella di agenti contabili.</p>
<p>L’obbligazione è di natura tributaria e non implica maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile.</p>
<p>Per quanto sopra esposto, si ritiene non più obbligatoria, con effetto immediato, la presentazione del conto di gestione (Mod.21) da parte dei gestori delle strutture ricettive.</p>
<p>Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta e le connesse dichiarazioni, come disciplinati dal vigente Regolamento Comunale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per <strong>maggiori informazioni</strong> consultare la pagina del relativo servizio &#8221; <a href="https://comune.trapani.it/servizio/pagare-imposta-di-soggiorno/">Pagare Imposta di Soggiorno</a> &#8220;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus sociale Tari annualità 2025</title>
		<link>https://comune.trapani.it/novita/bonus-sociale-tari-annualita-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Ilari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:02:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=notizia&#038;p=22944</guid>

					<description><![CDATA[Non sarà necessario presentare alcuna domanda Si comunica che ai sensi dell’art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 Gennaio 2025, n.24 e a seguito delle Delibere di Arera n.133/2025/R/rif e 355/2025/R/rif l’importo dell’agevolazione relativa al Bonus Sociale Tari annualità 2025 non sarà applicato ai beneficiari nell’ultima rata della bolletta TARI 2025 ma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non sarà necessario presentare alcuna domanda</p>
<p>Si comunica che ai sensi dell’art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 Gennaio 2025, n.24 e a seguito delle Delibere di Arera n.133/2025/R/rif e 355/2025/R/rif l’importo dell’agevolazione relativa al Bonus Sociale Tari annualità 2025 non sarà applicato ai beneficiari nell’ultima rata della bolletta TARI 2025 ma automaticamente decurtato nella bolletta relativa all’annualità 2026.</p>
<p>Il bonus sociale TARI prevede una riduzione del 25% dell’importo dovuto e sarà riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro, o fino a 20.000 euro per quelli con almeno quattro figli a carico, che abbiano presentato una DSU all’INPS.</p>
<p>Il responsabile<br />
Dott. Massimiliano Ferreri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvazione delle aliquote dell&#8217;imposta municipale propria</title>
		<link>https://comune.trapani.it/documento_pubblico/approvazione-delle-aliquote-dellimposta-municipale-propria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela Ilari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:59:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=documento_pubblico&#038;p=22879</guid>

					<description><![CDATA[Delibera n. 157/2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Delibera n. 157/2024</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagare Imposta di Soggiorno</title>
		<link>https://comune.trapani.it/servizio/pagare-imposta-di-soggiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Panettieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:22:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=servizio&#038;p=18956</guid>

					<description><![CDATA[L’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il momento della partenza. I soggetti passivi sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’imposta deve essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva dal soggetto passivo entro il momento della partenza.</p>
<p>I soggetti passivi sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, motels, villaggi albergo,residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed &amp; breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani e che non risultano iscritti all’anagrafe del Comune di Trapani.</p>
<p></p>
<p>I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale dall’1 Gennaio 2023 dovranno effettuare i versamenti relativi all’imposta di soggiorno tramite PagoPa, ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D.Lgs. 217 del 13 Dicembre 2017.<br />
E’ disponibile il relativo link sul portale Staytour alla fine di ogni dichiarazione.</p>
<p></p>
<p>Non sono richiesti documenti da allegare.</p>
<p></p>
<p>Il pagamento viene effettuato tramite Pagopa ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D.Lgs. 217 del 13 Dicembre 2017.</p>
<p></p>
<p>Il servizio si paga online</p>
<p></p>
<p>Dal 1° gennaio 2024 (deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 15/09/2023) l’imposta è applicata, per persona e per notte, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:</p>
<ul>
<li>alberghi, residence turistico-alberghiere a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi: Euro 2,50</li>
<li>bed &amp; breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2: Euro 3,00</li>
<li>bed &amp; breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7: Euro 3,50</li>
<li>bed &amp; breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.”: Euro 4,50</li>
</ul>
<p><em> </em><br />
<em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: red; font-size: 23px;"><strong>Avviso ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale:</strong></span></p>
<p>Con l’Ordinanza n.1527 del 23 Gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’Imposta di Soggiorno.</p>
<p>La Suprema Corte ha chiarito che i gestori rivestono la qualifica di responsabili d’imposta e non anche quella di agenti contabili.</p>
<p>L’obbligazione è di natura tributaria e non implica maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile.</p>
<p>Per quanto sopra esposto, si ritiene non più obbligatoria, con effetto immediato, la presentazione del conto di gestione (Mod.21) da parte dei gestori delle strutture ricettive.</p>
<p>Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di imposta, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta e le connesse dichiarazioni, come disciplinati dal vigente Regolamento Comunale.<br />
<em> </em><br />
<em> </em></p>
<p>I versamenti devono essere eseguiti:</p>
<ul>
<li>gennaio – maggio: entro il 16 giugno</li>
<li>giugno – agosto: entro il 16 settembre</li>
<li>settembre – dicembre: entro il 16 gennaio dell’anno successivo</li>
<li>modello 21 riepilogativo dell’anno: entro il 30 gennaio dell’anno successivo.</li>
</ul>
<p>La dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale in via telematica all’Agenzia Entrate-Riscossione entro il termine del 30 giugno dell’ anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagare tributi IMU</title>
		<link>https://comune.trapani.it/servizio/pagare-tributi-imu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Panettieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:52:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=servizio&#038;p=18953</guid>

					<description><![CDATA[Il servizio permette di calcolare e pagare l’IMU (Imposta Municipale Propria per l’anno corrente o per un anno precedente Il servizio permette di calcolare e pagare l&#8217;IMU (Imposta Municipale Propria) per l&#8217;anno corrente o per un anno precedente. Il pagamento può essere effettuato in acconto, in saldo o in un&#8217;unica soluzione. L&#8217;importo viene calcolato automaticamente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il servizio permette di calcolare e pagare l’IMU (Imposta Municipale Propria per l’anno corrente o per un anno precedente</p>
<p>Il servizio permette di calcolare e pagare l&#8217;IMU (Imposta Municipale Propria) per l&#8217;anno corrente o per un anno precedente. Il pagamento può essere effettuato in acconto, in saldo o in un&#8217;unica soluzione. L&#8217;importo viene calcolato automaticamente sulla base dell&#8217;anno di imposta, del tipo di immobili e delle aliquote e detrazioni previste dal Comune.<br />
Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato oltre la scadenza prevista, all&#8217;importo da versare viene aggiunta una quota (ravvedimento operoso) calcolata sulla base del numero dei giorni trascorsi dal termine ultimo fissato per il versamento.</p>
<p></p>
<p>Il servizio è rivolto ai possessori dei seguenti beni immobili:</p>
<ul>
<li>fabbricati;</li>
<li>aree fabbricabili;</li>
<li>terreni agricoli.</li>
</ul>
<p>Hanno l&#8217;obbligo di pagare l&#8217;IMU:</p>
<ul>
<li>i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;</li>
<li>i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;</li>
<li>i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);</li>
<li>i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;</li>
<li>i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.</li>
</ul>
<p>Hanno diritto alla riduzione :</p>
<ul>
<li>i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all&#8217;articolo 10 del codice di cui al <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42">decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</a>;</li>
<li>gli immobili dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta (riduzione del 50%);</li>
<li>gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione del 50%);</li>
<li>gli immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%);</li>
<li>per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d&#8217;uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l&#8217;Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall&#8217;Italia (riduzione del 50%);</li>
</ul>
<p></p>
<p>Il pagamento può essere effettuato dal contribuente (soggetto passivo) oppure da un suo coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare).<br />
E&#8217; necessario indicare l&#8217;anno di imposta, la data in cui si effettua il pagamento e il tipo di pagamento scelto (acconto, saldo o importo totale). Vanno indicati poi gli immobili oggetto del pagamento e, per ciascuno, i mesi di possesso, la quota di possesso e la rendita catastale.</p>
<p>Al seguente link <a href="https://comune.trapani.it/unita_organizzativa/gestione-e-riscossione-entrate-imposta-municipale-propria-imu/">https://comune.trapani.it/unita_organizzativa/gestione-e-riscossione-entrate-imposta-municipale-propria-imu/</a> è possibile calcolare automaticamente l&#8217;importo da versare per ciascuna tipologia di immobile sulla base di aliquote e detrazioni previste dal Comune e tenendo conto dell&#8217;eventuale superamento della scadenza prevista per il pagamento.<br />
Al termine della compilazione viene generato un modello F24 precompilato con i dati inseriti da utilizzare per il pagamento.</p>
<p></p>
<p>Non sono richiesti documenti da allegare.</p>
<p></p>
<p>Si ottiene il pagamento dell&#8217;IMU</p>
<p>Il pagamento viene effettuato tramite modello F24 precompilato con i dati inseriti dal contribuente e potrà avvenire online tramite home banking, in banca o in posta, in tabaccherie, ricevitorie, bancomat o presso gli sportelli dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p></p>
<p>Il servizio è disponibile presso l&#8217;Ufficio IMU</p>
<p></p>
<p>L’importo viene calcolato sulla base della tipologia di immobili, di aliquote e detrazioni previste dal Comune e tenendo conto dell’eventuale superamento della scadenza prevista per il pagamento.</p>
<p>L’acconto va pagato entro il 16 Giugno di ciascun anno, il saldo entro il 16 Dicembre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proroga scadenza avviso pubblico</title>
		<link>https://comune.trapani.it/documento_pubblico/proroga-scadenza-avviso-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Mannino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:30:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=documento_pubblico&#038;p=13991</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Determina 3003 &#8211; 2023</title>
		<link>https://comune.trapani.it/documento_pubblico/determina-3003-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Lafranca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:20:49 +0000</pubDate>
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		<title>Determina 3136 &#8211; 2023</title>
		<link>https://comune.trapani.it/documento_pubblico/determina-3136-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Lafranca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:11:43 +0000</pubDate>
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		<title>Determina 2091-2023</title>
		<link>https://comune.trapani.it/documento_pubblico/determina-2091-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Lafranca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:58:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://comune.trapani.it/?post_type=documento_pubblico&#038;p=13562</guid>

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